PIANO OFFERTA FORMATIVA

ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA

Come affermato dall’art. 3 del T.U. 297/94 l’istituzione nella scuola, degli organi collegiali risponde al bisogno di favorire “la gestione sociale” o meglio di non isolare l’istruzione scolastica e coloro che vi operano nel delicato compito di trasmissione della cultura e di elaborazione di essa e nel processo quotidiano di sviluppo della personalità dell’alunno (art. 2 L. 30-7-1973, n. 477).
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto; strumenti che possono concretamente garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e famiglia.
Le competenze di questi organi sono individuabili principalmente nel D.P.R. 31-5-1974, n. 416, nonché in disposizioni normative anteriori (in quanto compatibili) e successive. Essi si articolano nel modo che segue:

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IL COLLEGIO DOCENTE

E’ l’organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione. E’ costituito da tutti i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico preposto all’istituzione. Si riunisce indicativamente con scadenza bimestrale, o con maggior frequenza, se il dirigente scolastico lo ritiene necessario.
Funzioni particolari: delibera e approva:

  • il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica elaborato ai fini della sua adozione da parte del consiglio d’Istituto;
  • i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l’Istituto intende aderire o che intenda promuovere;
  • il regolamento d’Istituto;
  • il funzionamento didattico dell’Istituto e l’orario delle lezioni;
  • formula proposte dell’azione didattica che verifica periodicamente, e suggerisce interventi migliorativi o più efficaci;
  • studia iniziative di aggiornamento dei docenti;
  • verifica gli altri adempimenti connessi con l’esercizio dell’autonomia didattica.

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IL CONSIGLIO DI CLASSE

E' composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. E’ presieduto dal dirigente scolastico.
Funzioni particolari:

  • individua gli elementi di valutazione, prendendo in considerazione tutto ciò che concorre a costruire un giudizio rispettoso del percorso educativo realizzato dal singolo studente;
  • definisce gli obiettivi trasversali didattici e formativi da perseguire durante l’anno scolastico;
  • prende decisioni per attività di sostegno, recupero e formazione;
  • delibera sull’accoglimento delle domande degli alunni che chiedono di trasferirsi all’Istituto nel corso dell’anno scolastico;
  • formula proposte in ordine all’azione educativa, didattica, e ad iniziative volte a favorire più ampi rapporti tra docenti, genitori e alunni;
  • delibera su ogni altra competenza demandata al Consiglio di classe da leggi e regolamenti anche anteriori, se compatibili, e decide in merito ai provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

E’ costituito da un gruppo di docenti, scelti e nominati dal preside tra quelli dei diversi indirizzi presenti nel collegio Docenti. Essi hanno il compito di collaborare direttamente allo studio ed alla organizzazione funzionale dell’Istituto.
Il Consiglio di presidenza è convocato periodicamente dal preside, ogni volta che si presenta la necessità di risolvere problemi particolari, di prendere decisioni importanti, di condividere responsabilità di gestione, di monitorare situazioni e di consigliare o proporre soluzioni alternative nella ordinaria amministrazione della scuola.
Tra i docenti che compongono il Consiglio di Presidenza, il preside affida la funzione vicaria ad un docente, che la esercita, per delega, nell’ipotesi di momenti in cui il dirigente è assente o fuori sede.

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I DIPARTIMENTI PER MATERIE

Il collegio dei docenti definisce le linee metodologiche generali a cui fanno riferimento tutti i Dipartimenti delle diverse materie nella stesura delle programmazioni disciplinari.
Il dipartimento di materia (o Dipartimento disciplinare) è un’articolazione del collegio dei Docenti composto dal gruppo di docenti di una medesima disciplina.
Le funzioni del Dipartimento sono:

  • attuare l’analisi disciplinare, a partire dalle linee metodologiche stabilite dal Collegio dei Docenti in relazione alle figure professionali di ogni indirizzo di corso;
  • definire gli obiettivi disciplinari e trasversali della programmazione modulare;
  • individuare e definire i moduli didattici;
  • stabilire i criteri di valutazione, il numero e la tipologia degli strumenti di verifica in conformità con i criteri generali stabiliti dal P.O.F.;
  • organizzare i test d’ingresso, i test d’uscita e i test per i corsi IDEI;
  • progettare le prove strutturate e le prove di simulazione degli Esami di Qualifica e di Stato;
  • proporre l’adozione di nuovi libri di testo, o confermarla;
  • promuovere la raccolta e la diffusione di materiale scientifico e didattico inerente una Disciplina;
  • promuovere progetti inerenti la disciplina e le attività riguardanti l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa;
  • procedere alla verifica del lavoro svolto;
  • ogni docente della materia è tenuto a partecipare attivamente alle riunioni di dipartimento e a concorrere al perseguimento dei compiti assegnati collegialmente al Dipartimento.

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LE COMMISSIONI DI STUDIO E PROGETTAZIONE

Le commissioni di studio e progettazione sono costituite da gruppi di docenti, della medesima area disciplinare o, in modo dipendente e relativo agli argomenti oggetto di studio o di progettazione, di aree diverse, ai quali vengono affidate particolari compiti su progetti che rivestono ambiti generali di interessi, riferiti all’intera popolazione scolastica. La commissione, normalmente, viene formata all’interno e durante un collegio docenti, che valuta la competenza e la disponibilità. La scelta e la nomina dei docenti segue, anche, il criterio della rappresentatività degli indirizzi.
Le commissioni lavorano in sedute plenarie ed in sottocommissioni. Vengono valorizzati e richieste abilità presenti nei docenti della scuola. Il risultato finale dei lavori delle commissioni, viene relazionato all’assemblea collegiale, che approva o modifica, corregge i progetti, prima di renderli esecutivi.

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I COORDINATORI DI CLASSE

L’insegnante coordinatore è incaricato dal Preside ad assolvere ruoli e compiti particolari all’interno di una classe. E’ a conoscenza della sua storia, costituisce un punto di riferimento per gli studenti.
L’insegnante coordinatore:

  • è presente e modera le assemblee degli studenti della sua classe, quando ciò viene da essi richiesto;
  • è a conoscenza dei problemi che riguardano sia individualmente che collettivamente il gruppo che coordina;
  • è il legittimo intermediario tra gli studenti, la Preside o i Docenti della classe;
  • accompagna, possibilmente, la classe, nelle uscite di carattere culturale (visite ad aziende, cineforum, gite, ecc…).

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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

E‘ eletto da tutte le componenti della comunità scolastica. E’ composto da:

  • 3 membri di diritto: Dirigente scolastico, un membro della segreteria amministrativa e un membro del Consiglio di Amministrazione;
  • 6 rappresentanti dei docenti;
  • 4 rappresentanti dei genitori;
  • 4 rappresentanti degli studenti eletti anno per anno.
Il Presidente è un rappresentante dei genitori, componente del consiglio, eletto a maggioranza assoluta in prima votazione o a maggioranza relativa in seconda votazione. Egli designa un segretario. Può essere eletto un vicepresidente.

Durata in carica:
3 anni, tranne che per la rappresentanza studentesca, rinnovata annualmente.
Nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei membri che perdono la titolarità, con i primi non eletti nelle rispettive liste.

Funzioni particolari.
Il Consiglio d’Istituto:

  • approva il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle abilità rispetto alle risorse umane disponibili;
  • verifica che il calendario scolastico sia coerente alle specifiche esigenze dell’Istituto;
  • vota il regolamento d’Istituto;
  • convalida le proposte di viaggi e di istruzione e le attività para, extra ed interscolastiche;
  • decide l’adesione della scuola agli accordi con altre istituzioni scolastiche e con enti ed agenzie del territorio;
  • nomina un genitore, come rappresentante d’Istituto presso l’Associazione AGESC, Genitori Scuole Cattoliche.

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LA GIUNTA ESECUTIVA

Composizione, membri di diritto:

  • il dirigente scolastico;
  • un docente
  • un genitore
In Presidente è il dirigente scolastico.

Durata in carica:
3 anni, tranne che per la rappresentanza studentesca, rinnovata annualmente.

Funzioni e competenze
La Giunta esecutiva:

  • prepara i lavori del Consiglio di Istituto, anche se il diritto di iniziativa è una prerogativa del consiglio stesso;
  • cura l’esecuzione delle delibere approvate dal Consiglio di Istituto.

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I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI

Il Comitato genitori
Si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe, e può essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori.
Funzioni particolari:

  • propone ed attua iniziative di incontri e di discussione su problematiche di interesse collettivo;
  • esprime proposte e pareri di cui il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto devono tenere conto, al fine di intensificare e concretizzare obiettivi comuni di collaborazione scuola-famiglia;
  • assume autonome iniziative, come l’organizzazione di incontri di formazione e conferenze, la promozione di contatti tra genitori di classi diverse.

I Rappresentanti di classe dei genitori
E’ l’organo di rappresentanza della classe. E’ composto da due rappresentanti dei genitori. In base alle disposizioni riportate nell’O.M. 15-07-1991, n. 215, entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico convoca per ciascuna classe l’assemblea dei genitori che, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta del programma didattico-educativo, procede alla elezione dei rappresentanti di classe della componente genitori.

I Rappresentanti di classe degli studenti
Sono due membri eletti dalle studentesse e dagli studenti della classe.
Funzioni particolari dei rappresentanti di classe (genitori – studenti):

  • partecipano al Consiglio di Classe, composto dai docenti di ogni singola classe;
  • si fanno portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe;
  • chiedono l’assemblea della classe che rappresentano, e ne moderano lo svolgimento.

I Rappresentanti d’Istituto
Sono eletti annualmente da tutti gli iscritti all’Istituto.
Funzioni particolari:

  • organizzano le assemblee degli studenti dell’Istituto. A norma dell’art. 13 del D.lg. 297/94.
    Queste assemblee costituiscono momenti di partecipazione democratica, consentono l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti;
  • elaborano proposte ed iniziative di interesse generale;
  • partecipano attivamente, quali membri di diritto, nel Consiglio d’Istituto

La Consulta provinciale degli studenti
E' l’organo di rappresentanza degli studenti dell’Istituto a livello provinciale. Ogni Istituto vi partecipa eleggendo 2 membri, che hanno il compito di essere presenti a tutte le convocazioni. Durano in carica 1 anno scolastico, e possono essere rieletti.
Funzioni particolari, dei rappresentanti d’Istituto, alla Consulta:

  • comunicano le varie iniziative ed esperienze, a livello provinciale;
  • formulano proposte di intervento che superino la dimensione del singolo Istituto;
  • intensificano i contatti ed il confronto tra studenti appartenenti a diversi Istituti.

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IL DIRITTO DI ASSEMBLEA di Classe e di Istituto

Le assemblee degli studenti e dei genitori costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Nell’osservanza delle disposizioni normative contenute nel T.U. delle leggi sull’istruzione e del D. Lgs. 16-04-1994, n. 297, la scuola incentiva le iniziative e collabora attivamente nella loro realizzazione.
Le assemblee studentesche si tengono generalmente a scadenza mensile ad esclusione dell’ultimo mese di scuola. Esse affrontano per lo più problemi relativi alla classe, o temi di carattere sociale e culturale inerenti il mondo contemporaneo. L’assemblea d’Istituto, è autorizzata dal Preside, richiesta dagli studenti rappresentanti nel Consiglio d’Istituto ed organizzata e presieduta dagli studenti stessi. Ai genitori, informati della data e dello svolgimento dell’assemblea, viene richiesto il formale permesso, per la partecipazione del proprio figlio.
Gli studenti hanno diritto a svolgere l’assemblea nel limite delle ore di lezione di una giornata. All’assemblea di Istituto possono assistere il preside o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderano.
Il Preside ha potere di intervento (se presente o se ne viene informato) nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

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