Come affermato dall’art. 3 del T.U. 297/94 l’istituzione nella scuola, degli organi collegiali risponde al bisogno di favorire “la gestione sociale” o meglio di non isolare l’istruzione scolastica e coloro che vi operano nel delicato compito di trasmissione della cultura e di elaborazione di essa e nel processo quotidiano di sviluppo della personalità dell’alunno (art. 2 L. 30-7-1973, n. 477).
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto; strumenti che possono concretamente garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e famiglia.
Le competenze di questi organi sono individuabili principalmente nel D.P.R. 31-5-1974, n. 416, nonché in disposizioni normative anteriori (in quanto compatibili) e successive. Essi si articolano nel modo che segue:
E’ l’organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione. E’ costituito da tutti i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico preposto all’istituzione. Si riunisce indicativamente con scadenza bimestrale, o con maggior frequenza, se il dirigente scolastico lo ritiene necessario.
Funzioni particolari: delibera e approva:
E' composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. E’ presieduto dal dirigente scolastico.
Funzioni particolari:
E’ costituito da un gruppo di docenti, scelti e nominati dal preside tra quelli dei diversi indirizzi presenti nel collegio Docenti. Essi hanno il compito di collaborare direttamente allo studio ed alla organizzazione funzionale dell’Istituto.
Il Consiglio di presidenza è convocato periodicamente dal preside, ogni volta che si presenta la necessità di risolvere problemi particolari, di prendere decisioni importanti, di condividere responsabilità di gestione, di monitorare situazioni e di consigliare o proporre soluzioni alternative nella ordinaria amministrazione della scuola.
Tra i docenti che compongono il Consiglio di Presidenza, il preside affida la funzione vicaria ad un docente, che la esercita, per delega, nell’ipotesi di momenti in cui il dirigente è assente o fuori sede.
Il collegio dei docenti definisce le linee metodologiche generali a cui fanno riferimento tutti i Dipartimenti delle diverse materie nella stesura delle programmazioni disciplinari.
Il dipartimento di materia (o Dipartimento disciplinare) è un’articolazione del collegio dei Docenti composto dal gruppo di docenti di una medesima disciplina.
Le funzioni del Dipartimento sono:
Le commissioni di studio e progettazione sono costituite da gruppi di docenti, della medesima area disciplinare o, in modo dipendente e relativo agli argomenti oggetto di studio o di progettazione, di aree diverse, ai quali vengono affidate particolari compiti su progetti che rivestono ambiti generali di interessi, riferiti all’intera popolazione scolastica. La commissione, normalmente, viene formata all’interno e durante un collegio docenti, che valuta la competenza e la disponibilità. La scelta e la nomina dei docenti segue, anche, il criterio della rappresentatività degli indirizzi.
Le commissioni lavorano in sedute plenarie ed in sottocommissioni. Vengono valorizzati e richieste abilità presenti nei docenti della scuola. Il risultato finale dei lavori delle commissioni, viene relazionato all’assemblea collegiale, che approva o modifica, corregge i progetti, prima di renderli esecutivi.
L’insegnante coordinatore è incaricato dal Preside ad assolvere ruoli e compiti particolari all’interno di una classe. E’ a conoscenza della sua storia, costituisce un punto di riferimento per gli studenti.
L’insegnante coordinatore:
E‘ eletto da tutte le componenti della comunità scolastica. E’ composto da:
Durata in carica:
3 anni, tranne che per la rappresentanza studentesca, rinnovata annualmente.
Nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei membri che perdono la titolarità, con i primi non eletti nelle rispettive liste.
Funzioni particolari.
Il Consiglio d’Istituto:
Composizione, membri di diritto:
Durata in carica:
3 anni, tranne che per la rappresentanza studentesca, rinnovata annualmente.
Funzioni e competenze
La Giunta esecutiva:
Il Comitato genitori
Si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe, e può essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori.
Funzioni particolari:
I Rappresentanti di classe dei genitori
E’ l’organo di rappresentanza della classe. E’ composto da due rappresentanti dei genitori. In base alle disposizioni riportate nell’O.M. 15-07-1991, n. 215, entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico convoca per ciascuna classe l’assemblea dei genitori che, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta del programma didattico-educativo, procede alla elezione dei rappresentanti di classe della componente genitori.
I Rappresentanti di classe degli studenti
Sono due membri eletti dalle studentesse e dagli studenti della classe.
Funzioni particolari dei rappresentanti di classe (genitori – studenti):
I Rappresentanti d’Istituto
Sono eletti annualmente da tutti gli iscritti all’Istituto.
Funzioni particolari:
La Consulta provinciale degli studenti
E' l’organo di rappresentanza degli studenti dell’Istituto a livello provinciale. Ogni Istituto vi partecipa eleggendo 2 membri, che hanno il compito di essere presenti a tutte le convocazioni. Durano in carica 1 anno scolastico, e possono essere rieletti.
Funzioni particolari, dei rappresentanti d’Istituto, alla Consulta:
Le assemblee degli studenti e dei genitori costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Nell’osservanza delle disposizioni normative contenute nel T.U. delle leggi sull’istruzione e del D. Lgs. 16-04-1994, n. 297, la scuola incentiva le iniziative e collabora attivamente nella loro realizzazione.
Le assemblee studentesche si tengono generalmente a scadenza mensile ad esclusione dell’ultimo mese di scuola. Esse affrontano per lo più problemi relativi alla classe, o temi di carattere sociale e culturale inerenti il mondo contemporaneo. L’assemblea d’Istituto, è autorizzata dal Preside, richiesta dagli studenti rappresentanti nel Consiglio d’Istituto ed organizzata e presieduta dagli studenti stessi. Ai genitori, informati della data e dello svolgimento dell’assemblea, viene richiesto il formale permesso, per la partecipazione del proprio figlio.
Gli studenti hanno diritto a svolgere l’assemblea nel limite delle ore di lezione di una giornata. All’assemblea di Istituto possono assistere il preside o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderano.
Il Preside ha potere di intervento (se presente o se ne viene informato) nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.